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Amministrazione e bilancio 12 Febbraio 2026

Regime realizzo controllato: una rilettura dell’art. 177, c. 2-bis

La riforma dell’art. 177, c. 2-bis del Tuir consente una lettura coordinata con il c. 2, valorizzando il cumulo delle partecipazioni conferite da conferente e familiari. Un’interpretazione estensiva appare coerente con la ratio agevolativa e con il sistema del realizzo controllato.

L’art. 17 D.Lgs. 192/2024, come noto, ha riformulato l’art. 177, c. 2-bis del Tuir, disponendo in senso innovativo “il conferimento di partecipazioni in una società esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o, nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari di cui all’art. 5, c. 5 Tuir”, sopravanzando l’originaria struttura unipersonale della società conferitaria e consentendo aggregazioni sociali costituite in raccordo con il perimetro dei familiari di cui all’art. 5, c. 5 (parenti del conferente entro il terzo grado e affini entro il secondo).A tal proposito nella relazione illustrativa è dato leggere: “Nel caso di conferente persona fisica è stato eliminato il requisito oggi esistente per l’applicazione del c. 2-bis dell’art. 177, consistente nella unipersonalità della società conferitaria, prevedendo che, nel caso la conferitaria sia partecipata, oltre che dal conferente, anche da altri soggetti, l’applicabilità del regime del realizzo controllato è subordinata alla circostanza che questi siano familiari del conferente ai sensi dell’art. 5, c. 5 del Tuir. In tale caso resta comunque fermo che, ai fini dell’applicazione del regime del realizzo controllato previsto dal c. 2-bis, i singoli conferimenti devono avere a oggetto partecipazioni superiori alle soglie di qualificazione, non potendosi applicare tale regime quando le singole partecipazioni conferite dalle persone...

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