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Diritto privato, commerciale e amministrativo 22 Ottobre 2026

Registrare l’assemblea condominiale: consenso privacy e giurisprudenza

Con la sentenza 19.08.2026, n. 486, il Tribunale di Imperia ha dichiarato inutilizzabile in giudizio la registrazione audio di un’assemblea condominiale fatta senza autorizzazione preventiva né consenso dei presenti. L’annuncio, seguito dal silenzio degli altri, non vale come assenso.

Registrare l’assemblea condominiale non è vietato, ma senza un consenso chiaro e verbalizzato la registrazione rischia di non valere nulla in giudizio. Il tema interessa da vicino gli studi che amministrano condomini, ne tengono la contabilità o ne gestiscono il personale dipendente. Regole  di  riferimento - Nessuna norma del Codice Civile disciplina la registrazione: l’unico documento ufficiale della riunione resta il verbale previsto dall’art. 1136 c.c. Le regole si ricavano quindi dalla disciplina privacy e da quella sulla  prova.Il Garante privacy, con il provvedimento generale del 18.05.2006 e con la guida “Il condominio e la privacy” del 2013, ha chiarito che l’assemblea può essere videoregistrata solo con il consenso informato di tutti i partecipanti e che il materiale va custodito al riparo da accessi indebiti. Le indicazioni riguardano espressamente il video, non l’audio.Il GDPR non si applica ai trattamenti svolti da una persona fisica per fini esclusivamente personali (art. 2, par. 2, lett. c). Diverso è il caso dell’amministratore che registra per conto del condominio: servono base giuridica e informativa. Quanto all’uso in giudizio, la registrazione è una riproduzione meccanica ai sensi dell’art. 2712 c.c. e fa prova se la controparte non ne contesta la conformità ai fatti. Cosa dicono i giudici - La giurisprudenza è divisa. Le Sezioni...

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