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Diritto 25 Marzo 2019

Registri INI-PEC e IPA e la confusione della Suprema Corte


L'art. 16 D.L. 179/2012 (convertito nella L. 221/2012) prevede che “nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria siano effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni”. Le notifiche e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto a istituire o comunicare questo indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nell'ipotesi di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario. In materia di notifica, dopo l'introduzione del domicilio digitale (art. 16-sexies D.L. 179/2012) è valida la notifica all'indirizzo Pec inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6-bis D.Lgs. 82/2005, oppure nel registro INI-PEC (gestito dal Ministro dello Sviluppo Economico istituito con D.M. 19.03.2013) o nel registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia (ReGindE - istituito con D.M. 44/2011). Di fronte all'inadempimento della Pubblica Amministrazione per l'obbligo imposto (ex art. 16, c. 12 D.L. 179/2012) di comunicare al Ministero di Giustizia l'indirizzo Pec (che doveva essere effettuato entro il 30.11.2014) valido ai fini della notifica telematica...

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