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Diritto 11 Settembre 2020

Registro delle Imprese, equivoci sugli effetti della cancellazione

L'operazione accompagnata dal trasferimento all’estero non comporta l'esclusione delle obbligazioni tributarie o della capacità processuale dell’ente.

Dopo il trasferimento di sede all’estero della società, cancellarla dal Registro delle Imprese non produce alcun effetto estintivo nei confronti del soggetto economico interessato, se non quando sia perfezionata una procedura di liquidazione e comunque sia verificata l'effettiva cessazione dell’attività d’impresa. Tale assunto è stato recentemente ribadito da parte della Cassazione Civile, Sez. V, con l'ordinanza 6.08.2020, n. 16775. Il fulcro della decisione verte sulla desunta nullità di un atto di accertamento che, secondo le istanze difensive, sarebbe viziato in quanto diretto a un soggetto giuridico inesistente: la società destinataria dell’avviso risultava infatti cancellata dal Registro delle Imprese da un periodo ben più ampio rispetto alla notifica dell’atto di contestazione. I giudici della Suprema Corte non hanno ritenuto valide le ragioni del contribuente accertato con riferimento alla definizione di inesistenza del soggetto destinatario dell’atto. Riprendendo un orientamento espresso dalle SS.UU., si chiarisce che la cancellazione dal Registro delle Imprese di un soggetto economico e la sua contestuale definizione di inesistenza giuridica, non possano trovare alcun riscontro applicativo nel caso in cui la cancellazione sia stata operata, non a seguito del compimento del procedimento di liquidazione dell'ente, o al verificarsi di altra situazione che implichi in fatto e...

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