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Diritto 01 Luglio 2022

Registro e struttura dell'avviso di liquidazione

In materia di imposta di registro su atti giudiziari, l'avviso di liquidazione deve essere adeguatamente motivato con una completa indicazione, oltre dell’atto, anche dei criteri adottati per la quantificazione dell’imposta.

Gli avvisi di liquidazione ai fini dell’imposta di registro, emessi ai sensi dell’art. 54, c. 5 D.P.R. 131/1986, devono necessariamente soddisfare puntuali requisiti di completezza informativa. In particolare, il loro contenuto deve riportare, oltre alla indicazione delle norme di riferimento applicabili, anche la misura dell’imponibile e delle rispettive aliquote. Tale chiarimento perviene dalla Cassazione (Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza 8.06.2022, n. 18416). Nello specifico, i Giudici di Piazza Cavour hanno avuto modo di ribadire che, in tema di concreta e corretta applicazione dell’imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente è stato parte, l'avviso di liquidazione può essere considerato “adeguatamente motivato” anche qualora, pur non essendo stata operata la completa allegazione dell’atto cui l’obbligo impositivo si riferisce, siano riportati sia gli estremi identificativi essenziali del medesimo (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione), sia i criteri normativi e di computo matematico attinenti alla determinazione dell’importo dovuto, ossia la base imponibile, l'aliquota tariffaria applicata e l'imposta. Tale intervento risulta interessante in termini di impostazione difensiva, in quanto si riferisce a una fattispecie in cui ci si trovava al cospetto di un avviso di liquidazione che, nonostante avesse...

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