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Diritto
14 Ottobre 2019
Registro INI-PEC maldigerito dalla Suprema Corte
Una nuova e preoccupante pronuncia della Cassazione torna a seminare il panico sull'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta elettronica e sulla validità degli indirizzi contenuti o estratti.
Con sentenza n. 3709/2019 la Suprema Corte aveva enunciato il principio secondo cui l'unico indirizzo valido per le notifiche digitali era quella estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGindE) mentre del tutto irrilevante era quanto reperibile sull'Indice Nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC). La pronuncia, confondendo gli indirizzi INI-PEC con gli indirizzi IPA, aveva generato un allarme di non poco conto nei confronti di tutti i professionisti che fin a quel momento si erano avvalsi del registro INI-PEC per reperire gli indirizzi di posta certificata al fine di compiere le notifiche, confidando sulla previsione normativa in materia che, all'art. 16-sexies D.L. 179/2012, in seguito all'introduzione del domicilio digitale, riteneva valida la notifica effettuata all'indirizzo PEC inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6-bis D.Lgs. 82/2005, ovvero nel registro INI-PEC (gestito dal Ministro dello Sviluppo Economico istituito con D.M. 19.03.2013), nonché sul Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia (ReGindE - istituito con D.M. 44/2011).
Lo stesso CNF aveva fatto pervenire una missiva al Primo Presidente della Corte di Cassazione segnalando un evidente errore materiale della sentenza 8.02.2019, n. 3709, laddove si sostiene la nullità delle notifiche effettuate a un indirizzo estratto da INI-PEC anziché dall'Indice delle Pubbliche...