Altre imposte indirette e altri tributi
30 Ottobre 2026
Registro, la cessione totalitaria di quote non è cessione d’azienda
Per la Corte Costituzionale e per la Cassazione l’art. 20 TUR guarda ai soli effetti giuridici dell’atto: la cessione del 100% delle partecipazioni resta tassata in misura fissa e non può essere riqualificata come cessione di azienda.
Ancora oggi aleggia di tanto in tanto il timore che la cessione di una partecipazione totalitaria di una società possa venire convertita ai fini dell’imposta di registro in una cessione d’azienda. Tale conversione non incontra però il consenso delle relative regole giuridiche. A tale proposito va ritenuta fondamentale non solo la modifica apportata all’art. 20 TUR dall’art. 1, c. 87 L. 205/2017 che ha escluso nell’indagine qualificatoria degli effetti giuridici intrinseci dell’atto (non volturabili, quindi, in effetti economici) qualsiasi elemento extratestuale rispetto al contenuto dell’atto medesimo, ma anche la netta separazione tra il regime impositivo della cessione dell’azienda e quello della cessione di quote sociali, espressamente previsto quest’ultimo dall’art. 11 della Tariffa, Prima Parte del D.P.R. 131/1986 che prevede in ogni caso la sola tassazione in misura fissa.
Si deve sottolineare come la Corte Costituzionale (sentenza n. 158/2020) abbia specificamente ritenuto infondata la censura dell’indicata novella legislativa (art. 1, c. 87 L. 205/2017) in quanto, dipartendo l’esame dagli artt. 3 e 53 Cost., l’art. 20 TUR non può rappresentare la base giustificativa per qualificare come cessione diretta di azienda le combinazioni negoziali impiegate per realizzare la circolazione indiretta del medesimo asset. A tale interpretazione la Corte Costituzionale...