Con lo schema di D.Lgs. del 10.03.2026, il Governo disciplina i livelli di accesso al registro delle Camere di Commercio: soggetti ammessi, procedure di accreditamento e limiti a tutela della privacy dei titolari.
Il Consiglio dei Ministri del 10.03.2026 ha approvato in esame preliminare uno schema di decreto legislativo che recepisce gli artt. 11, 12, 13 e 15 della Direttiva (UE) 2024/1640, sesta direttiva antiriciclaggio, pilastro dell'AML Package europeo. Il provvedimento è il secondo tassello di un recepimento progressivo: il D.Lgs. 31.12.2025, n. 210 aveva già implementato il solo art. 74 della stessa direttiva, introducendo le prime restrizioni all'accesso pubblico al registro dei titolari effettivi. Ora il legislatore delegato interviene in modo più sistematico, disciplinando l'intero impianto delle modalità di consultazione. Il testo, approvato in via preliminare, dovrà raccogliere i pareri delle commissioni parlamentari competenti prima dell'approvazione definitiva. Il registro dei titolari effettivi, oggetto di una lunga sequenza di impugnazioni e tuttora sub iudice davanti alla Corte di giustizia UE, torna così al centro del dibattito normativo, con l'obiettivo dichiarato di trovare un equilibrio tra trasparenza antiriciclaggio e tutela della privacy dei titolari.L'accesso al registro tenuto dalle Camere di Commercio è strutturato su livelli differenti. Per un elenco tassativo di soggetti pubblici, tra cui MEF, DNA, autorità giudiziaria, IVASS, Consob, UIF, DIA, GDF, Comitato per la sicurezza finanziaria, AMLA, EPPO e OLAF, l'accesso è immediato, non filtrato, diretto e senza alcuna previa informativa al titolare effettivo, garantito tramite sistemi telematici...