La Corte di giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 21.05.2026 resa nelle cause riunite C-684/24 e C-685/24, ha confermato che il sistema italiano sul registro dei titolari effettivi regge al controllo europeo. Non è un via libera incondizionato. La Corte pone condizioni precise, e la strada verso l'operatività passa ancora per il Consiglio di Stato, chiamato a recepire i principi fissati a Lussemburgo nelle questioni pregiudiziali che esso stesso aveva sollevato con l'ordinanza 15.10.2024, n. 8248. Nel frattempo, lo conferma anche il comunicato diffuso da Unioncamere il 25.05.2026: accreditamento, consultazione e accesso al registro restano sospesi fino alla pronuncia definitiva del giudice amministrativo. Sono circa 1,3 milioni le comunicazioni già trasmesse nel 2023 che dovranno essere aggiornate, a cui si aggiungeranno, se confermata l'inclusione, quelle relative ai mandati fiduciari.
Il sistema è fermo dal 17.05.2024, quando il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3533/2024, aveva sospeso l'esecutività della sentenza del T.A.R. Lazio del 9.04.2024, che aveva respinto i ricorsi delle società fiduciarie. Da quel momento la macchina burocratica si è bloccata, generando incertezza operativa per professionisti, Camere di Commercio e imprese. La Corte UE ha chiuso la questione più controversa: i mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie italiane possono essere trattati come istituti giuridici affini ai trust. Non serve, per i giudici europei, una sovrapposizione civilistica perfetta tra i 2 strumenti. Conta la funzione economica: se un assetto giuridico può schermare o rendere meno immediata l'individuazione della persona fisica sostanzialmente interessata, rientra nel perimetro degli obblighi di trasparenza. È un punto importante, che chiude la disputa sull'inclusione dei mandati fiduciari nel campo di applicazione del registro.
Sul fronte dell'accesso ai dati, la Corte ribadisce un principio già emerso con precedenti sentenze: l'accesso pubblico indiscriminato è incompatibile con i diritti fondamentali sanciti dalla Carta UE, in particolare con il diritto alla privacy ex art. 7 e alla protezione dei dati ex art. 8. Il modello ammissibile è selettivo. Le autorità competenti conservano un canale privilegiato e diretto. I soggetti obbligati (banche, intermediari, notai, commercialisti e altri professionisti tenuti agli obblighi di adeguata verifica) accedono per finalità proprie delle procedure antiriciclaggio. I privati devono invece dimostrare un interesse giuridico diretto, concreto e attuale, non una generica curiosità. Le Camere di Commercio mantengono il ruolo di filtro sulle richieste di accesso: la Corte precisa che il fatto che siano organi amministrativi, e non giudiziari, non rende di per sé illegittimo il sistema. Tuttavia, ed è qui la vera censura, la normativa nazionale deve garantire al titolare effettivo una tutela cautelare effettiva e tempestiva nel caso in cui la richiesta di limitazione dell'accesso venga respinta. Se l'informazione viene resa accessibile prima che il titolare possa ottenere protezione giudiziale, il rimedio successivo rischia di arrivare troppo tardi.
In parallelo, il quadro normativo di riferimento è già in evoluzione. Il Governo ha trasmesso alle Camere, come Atto del Governo n. 385, lo schema di decreto legislativo di recepimento degli artt. 11, 12, 13 e 15 della sesta direttiva antiriciclaggio. L'art. 2 del decreto prevede che entro 60 giorni dall'entrata in vigore venga adottato il decreto del Ministero delle Imprese per aggiornare le specifiche tecniche del sistema; nei 60 giorni successivi, e dopo la verifica del Garante per la protezione dei dati personali, dovrà essere emanato il provvedimento che sancirà l'operatività del registro. La nuova disciplina ridefinisce l'art. 21 D.Lgs. 231/2007 introducendo un accesso graduato per livelli: diretto per le autorità, limitato alle finalità dell'adeguata verifica per i soggetti obbligati, subordinato alla dimostrazione di un interesse qualificato per i privati, con la possibilità per il titolare effettivo di richiedere la limitazione dell'accesso in presenza di "circostanze eccezionali" adeguatamente motivate e documentate.
