Regole su tenuta, stampa e conservazione delle scritture contabili
Interpretazioni spesso divergenti nel dibattito apertosi con le norme del 2008 (art. 2215-bis c.c.), seguite dall’apertura semplificatrice del decreto Crescita del 2019, non totalmente condivise dalle Entrate ma definitivamente ribadite dal decreto Semplificazioni del 2022.
Tenuta, stampa e conservazione dei registri contabili rappresentano alcuni degli obblighi imposti dalla legge le cui modalità sono largamente dibattute, anche per via del loro inserimento nel più ampio e attuale processo della dematerializzazione e della digitalizzazione dei documenti.
In materia, la formulazione fornita dal Codice Civile a seguito dell’introduzione dell’art. 2215-bis: “I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici”, è piuttosto ampia anche nei successivi commi laddove si stabiliscono le corrette modalità di tenuta (marcatura temporale e firma digitale).
Sulla questione, di maggiore apertura è apparso poi l’intervento del decreto Crescita (D.L. 30.04.2019, n. 34), che ha modificato l’art. 7, c. 4-quater D.L. 10.06.1994, n. 357, secondo cui: “la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro...