HomepageLavoroDiritto del lavoro e legislazione socialeReintegrato e risarcito il lavoratore licenziato per scarso rendimento
Diritto del lavoro e legislazione sociale
23 Gennaio 2024
Reintegrato e risarcito il lavoratore licenziato per scarso rendimento
Anche se la prestazione non raggiunge i risultati attesi dal datore, il lavoratore può essere reintegrato e risarcito: lo stabilisce la Corte di Cassazione con ordinanza 16.01.2024, n.1604.
Può essere reintegrato un lavoratore che ha oggettivamente registrato uno scarso rendimento? La risposta è affermativa e arriva dalla Corte di Cassazione, che, con ordinanza n. 1604/2024 della sezione lavoro, dispone la reintegra e il risarcimento del danno patito dal lavoratore licenziato, a parere della Corte illegittimamente, dal datore di lavoro.
Tale decisione ha un motivo fondato sull’organizzazione dell’impresa presso cui era occupato il lavoratore: la mansione assegnata non poteva infatti essere assolta a fronte del fatto che al lavoratore non erano stati messi a disposizione gli strumenti e il know how minimi (e indispensabili) per poter adempiere al proprio compito.
Ben diversa risultava, invece, la posizione del datore di lavoro, che aveva contestato al lavoratore di essersi sottratto alla prestazione, di fatto rifiutandola: le email inviate a superiori e colleghi prodotte in giudizio dimostrano invece che il lavoratore ha cercato in ogni modo di ottenere aiuto.
Pertanto, lo scarso rendimento oggettivo, contestato anch’esso dal datore di lavoro, non può trovare fondamento, anche in relazione all’inesperienza nelle mansioni informatiche e alle difficoltà tecniche del sistema operativo, per cui sarebbe stato necessario un percorso di informazione/formazione e addestramento.
Nel caso di specie, la tutela reale è prevista anche se "l’inadempimento nella sua materialità" sussiste,...