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Lavoro
19 Aprile 2022
Reintegrazione e detrazione percepita altrove (aliunde perceptum)
La Corte di Cassazione fa chiarezza sul metodo di determinazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 18, c. 4 L. 300/1970 (ma anche dall’art. 3 c. 2 D. Lgs. 23/2015).
Con la sentenza n. 3824/2022 la Corte di Cassazione ha finalmente fatto chiarezza sulla sequenza volta a determinare l'indennità risarcitoria prevista dall’art. 18, c. 4 L. 300/1970.
Come noto, la norma stabilisce che il Giudice "annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto".
Muovendo da tale dato normativo, la Suprema Corte ha precisato che, al fine di determinare l'indennità risarcitoria, è necessario operare il calcolo della retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore per l'intero periodo di estromissione e, successivamente, detrarre, dall'importo così ottenuto, l'aliunde perceptum e percipiendum.
La Suprema Corte ha quindi chiarito che il tetto massimo previsto per l'indennità risarcitoria, pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di...