Amministrazione e bilancio 27 Novembre 2025

Remissione in bonis e consolidato fiscale

Gli interpelli nn. 293/2025 e 294/2025 chiariscono quando l’omessa comunicazione dell’opzione per il consolidato può essere sanata tramite remissione in bonis, evidenziando il ruolo decisivo dei comportamenti concludenti e dei versamenti degli acconti.

Nelle risposte agli interpelli 24.11.2025 nn. 293 e 294 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni necessarie per poter accedere alla remissione in bonis in caso di omessa comunicazione dell’opzione per l’ingresso di una società nel consolidato fiscale nazionale. Entrambe le risposte muovono dai principi generali: l’opzione congiunta per la tassazione di gruppo ai sensi dell’art. 117 e ss. del Tuir deve essere comunicata nel quadro OP della dichiarazione relativa al periodo d’imposta dal quale la tassazione consolidata deve decorrere; l’omessa indicazione è sanabile tramite remissione in bonis (ex art. 2 D.L. 16/2012) solo se non sono iniziate attività istruttorie, sussistono i requisiti sostanziali, viene pagata la sanzione di 250 euro e, soprattutto, se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente con l’opzione sin dall’origine, tale da dimostrare una reale volontà di applicare il regime prescelto. L’Agenzia ha inoltre ribadito che la disciplina degli acconti prevista dall’art. 118, c. 3, Tuir e dal D.M. 1.03.2018 consente, nel primo anno di applicazione del consolidato, il versamento separato degli acconti da parte delle singole società, poiché l’opzione è formalmente comunicata solo con la dichiarazione da presentare entro il 31.10. Questa possibilità, tuttavia, non può estendersi oltre il momento in cui l’opzione avrebbe dovuto essere esercitata: il protrarsi dei versamenti separati dopo tale...

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