Rendiconto della stabile organizzazione: data certa dal 2026
Il correttivo Omnibus modifica l’art. 152 del Tuir: dal 2026 il rendiconto della stabile organizzazione richiede data certa entro il termine di dichiarazione e l’indicazione dei dati in un apposito prospetto del modello Redditi.
L’art. 18 dello schema di decreto correttivo c.d. Omnibus, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10.06.2026 e rinumerato art. 19 nella versione consolidata, integra l’art. 152, c. 1 del Tuir, dettato per la determinazione del reddito delle società ed enti commerciali non residenti operanti in Italia tramite stabile organizzazione. L’intervento è esclusivamente procedurale: resta intatto l’impianto sostanziale della norma, a partire dal criterio per cui il reddito si determina assumendo le risultanze dell’apposito rendiconto economico e patrimoniale, redatto secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti con le medesime caratteristiche, e applicando le variazioni Ires. Sul punto resta fermo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 68/2023), secondo cui la stabile organizzazione di banca non residente ha la facoltà, e non l’obbligo, di adottare gli IAS/IFRS, essendo venuto meno il relativo obbligo per le banche italiane. Immutati anche il c. 2, che recepisce il principio OCSE della functionally separate entity, con i connessi requisiti di congruità del fondo di dotazione, oggetto di regole amministrative per il solo comparto bancario (provv. n. 49121/2016) e di un contenzioso in genere favorevole all’Erario (Cass. n. 22545/2022), e il c. 3, che impone la valutazione at arm’s length delle operazioni tra casa madre e stabile organizzazione. La novità colma una lacuna che è stata evidenziata...