Dal 12.01.2025, il lavoratore o i superstiti possono chiedere la costituzione della rendita vitalizia, per i contributi omessi dai datori di lavoro e prescritti. Lo ricorda l’Inps con la circolare n. 48/2025, in seguito a quanto introdotto dalla L. 203/2024.
Il nuovo diritto, contenuto nell’art. 13, c. 7 L. 1338/1962, è attribuito al lavoratore e sorge solo quando è prescritto il diritto di chiedere la rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13, cc. 1 e 5 L. 1338/1962, ovvero quando, in forza della maturata prescrizione, la rendita vitalizia non può più essere richiesta né dal datore di lavoro, ai sensi del comma 1, né dal lavoratore, ai sensi del comma 5, in sostituzione del datore di lavoro.Quindi, per appurare se l’istanza inoltrata dal lavoratore sia riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 13, c. 7 deve essere necessariamente verificato, se il diritto previsto nel comma 5 del medesimo articolo sia prescritto.Di conseguenza, possono verificarsi le seguenti situazioni:- richiesta all’Inps del datore di lavoro, di costituzione della rendita vitalizia reversibile, soggetta a prescrizione (c. 1);- omologa richiesta, in via sostitutiva, del lavoratore, per i casi in cui questi non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia, soggetta a prescrizione (c. 5);- richiesta da parte del lavoratore in proprio, con onere interamente a proprio carico, una volta intervenuta la prescrizione del diritto di cui ai precedenti punti (c. 7).Le sedi Inps vengono invitate a verificare che tra la data di prescrizione dei contributi omessi e la data di presentazione della domanda non siano decorsi più di 10 anni; inoltre, deve essere valutata la sussistenza o meno di circostanze o fatti che abbiano...