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Lavoro
26 Maggio 2023
Repêchage e analisi delle posizioni che si libereranno in futuro
La Cassazione (sentenza n. 12132/2023) ha esteso l’obbligo di repêchage (il vincolo che ha l'azienda di tentare di evitare il licenziamento di un lavoratore attribuendogli mansioni differenti) alle posizioni “libere in futuro”.
Come è noto, l'obbligo di repêchage consiste nell'onere in capo al datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento, di vagliare tutte le possibilità di ricollocare all'interno dell'azienda il lavoratore in esubero o divenuto inidoneo alle mansioni assegnategli.
Nel caso in esame il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza confermata poi in Appello, aveva respinto l’istanza di un lavoratore dipendente volta a dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimatogli perché il datore di lavoro avrebbe trascurato di verificare l’esistenza di mansioni differenti all’interno dell’azienda che avrebbero potuto essergli attribuite.
A seguito di ricorso per Cassazione proposto dal lavoratore, la sentenza della Corte d’Appello di Milano venne cassata con rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione.
La Corte di Cassazione ritenne che “il giudice di appello fosse incorso nella violazione e falsa applicazione degli artt. 5 L. 604/1966, 1375 e 2697 c.c. in relazione alla denunciata inosservanza dell'obbligo di repêchage”. Secondo gli Ermellini, “il datore di lavoro, che aveva addotto a fondamento del licenziamento l'avvenuta soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato, aveva l'onere di provare che al momento del licenziamento non v'era alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa, alla quale avrebbe potuto essere...