La novità si ha con la modifica dell'art. 15 D.Lgs. 22/2015, da parte del D.L. 101/2019; ora, la prestazione sarà riconosciuta ai soggetti che possano far valere un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1.01 dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
È da sottolineare che la prestazione è stata introdotta in via sperimentale per il 2015, per quanto concerne gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1.01.2015; in particolare, la prestazione è rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Dopo, vi è stata una proroga per l'anno 2016 e per le cessazioni involontarie intervenute fino al 30.06.2017.
La prestazione ha assunto carattere di stabilità con l'art. 7 L. 81/2017, facendo rientrare tra i beneficiari anche gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio per le cessazioni involontarie intervenute dal 1.07.2017.
Ora, la prestazione è riconosciuta ai soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
a. siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione;
b. possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1.01 dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).
Il requisito dell'iscrizione in via esclusiva...