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Enti locali
17 Febbraio 2021
Requisiti per le società a partecipazione pubblica
L'Organo di revisione verifica concretamente la ricorrenza di un rapporto di indispensabilità o insostituibilità tra la partecipazione societaria dell'ente e la sua finalità istituzionale.
L'art. 4, c. 1 D.Lgs. 175/2016 definisce il perimetro di operatività delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 2, c. 1, lett. n), stabilendo condizioni e limiti per la costituzione di società e per l'acquisizione o il mantenimento di singole partecipazioni da parte di enti locali. In buona sostanza, la norma vieta agli enti locali di costituire, direttamente o indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
Pertanto, gli enti locali, ai sensi dell'art. 4, c. 2 del decreto citato, possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società “esclusivamente” per lo svolgimento delle attività di:
a) produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma tra enti locali ai sensi dell'art. 193, D.Lgs. 50/2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica oppure organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 D.Lgs. 50/2016 con un imprenditore...