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Diritto 11 Luglio 2023

Res iudicata quale fondamento della certezza del diritto

Con il termine “res iudicata” la giurisprudenza indica un provvedimento giudiziale non più modificabile mediante eventuale impugnazione e che, ex art. 2909 c.c., fa ormai stato tra le parti.

L’immodificabilità della sentenza risponde a precise esigenze di “certezza del diritto” che, una volta estrinsecatosi in un provvedimento dell’autorità giudiziaria, ne assicura l’opponibilità nei confronti dei terzi. Se tale limite, quindi, risulta facilmente evincibile con rapporto alle domande specificamente avanzate dalle parti in giudizio, la cui specifica motivazione in sentenza non lascia margine di dubbi circa l’impossibilità di riproporla in separato e autonomo giudizio (secondo il principio di ne bis in idem), più interessante è la valutazione di quegli elementi che, non direttamente eccepite dalle parti, partecipino comunque al convincimento del giudicante attribuendo definitiva certezza a circostanze anche non direttamente legate alla domanda giudiziale. L’art. 2909 c.c. rubricato “cosa giudicata” stabilisce che “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. La ratio della norma è quella di assicurare una stabilità del diritto accertato, attribuendo coerente e definitiva certezza alle decisioni giudiziali che, consumato il diritto della parte processuale a chiedere il riesame del provvedimento, saranno opponibili verso ogni altro soggetto diventando realtà giuridica. Tale principio è direttamente legato al disposto dell’art. 324...

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