In merito all’esatta individuazione della residenza fiscale di una persona fisica che lavora a tempo pieno in Lussemburgo, con un contratto a tempo indeterminato che porta il contribuente a percepire redditi di lavoro dipendente, è recentemente intervenuta l’Agenzia delle Entrate, che ha fornito chiarimenti sulla rilevanza del domicilio del soggetto passivo, inteso come luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Si tratta nella fattispecie della risposta all’interpello 4.10.2018, n. 25 della Direzione Centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.
Per espressa disposizione normativa (art. 2, c. 2 del TUIR), una persona fisica è considerata residente in Italia se per la maggior parte del periodo d’imposta risulta iscritta all’anagrafe della popolazione residente, conservando nel territorio dello Stato sia il domicilio (definito dall’art. 43 C.C. come la sede principale degli affari), sia la residenza, intesa come dimora abituale: elementi che, per l’Agenzia delle Entrate, sono da interpretare secondo i modelli OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni. L'art. 4, paragrafo 2, del modello OCSE prevede infatti che, quando una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua residenza sia determinata con alcuni criteri specifici.
In particolare, la persona è considerata residente dello Stato contraente...