L’art. 2 D.Lgs. 209/2023, in attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (L. 9.08.2023, n. 111) introduce 2 diversi parametri ai fini della determinazione della residenza fiscale delle persone giuridiche.
Modifiche normative - La precedente formulazione dell’art. 73, c. 3 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 in vigore sino al 31.12.2023, considerava residenti le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo di imposta, avessero nel territorio dello Stato: la sede legale, oppure la sede dell'amministrazione, oppure l'oggetto principale.
Con la riforma sono stati soppressi i riferimenti alla sede dell’amministrazione e all’oggetto sociale. L’art. 2, c. 1, lett. a) D.Lgs. 27.12.2023, n. 209 prevede, a partire dal 1.01.2024, che “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso”.
Sede di direzione effettiva - La definizione è contenuta nel nuovo testo dell’art. 73 del Tuir secondo cui per direzione effettiva si intende il luogo ove si realizza la “continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo...