Con l'ordinanza n. 28299/2015 la Suprema Corte annullava, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello, una sentenza impugnata nei confronti di diversi soggetti persone fisiche e giuridiche. Circa la responsabilità degli enti, tale ordinanza rimarcava che la Corte di appello nel richiamare i reati presupposto ne faceva discendere automaticamente la responsabilità delle persone giuridiche, “omettendo di motivare in ordine alla sussistenza degli stessi reati nonché degli altri elementi che possono condurre ad affermare la responsabilità dell'ente”. In sede di rinvio, la Corte di appello escludeva la responsabilità da illecito solo per 2 enti e per il resto confermava la sentenza del Tribunale. All'esito di questo secondo giudizio d'appello i diversi imputati, persone fisiche e giuridiche, proponevano ricorso per Cassazione.
Tra i diversi motivi del ricorso, un ente eccepiva che, in sede di rinvio, la Corte di appello aveva disatteso “espressamente la statuizione della Corte di Cassazione” in ordine alla motivazione del reato presupposto commesso dal suo apicale e contestato allo stesso ente, confermandone quindi la condanna. In base a tale motivo, la Corte di Cassazione (sentenza n. 50710/2019) ha ulteriormente annullato la sentenza con rinvio per un nuovo giudizio, argomentando che la pronuncia ha omesso “ogni considerazione in ordine all'altro reato presupposto, disattendendo...