Il D.Lgs. 184/2021 estende ulteriormente l’elenco delle fattispecie penali costituenti presupposto per la responsabilità amministrativa da illecito delle società e degli enti, con l’introduzione dell’art. 25-octies.1 nel D.Lgs. 231/2001 “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.
Al riguardo, il decreto ha apportato modifiche al Codice penale:
- l’art. 493-ter è stato modificato nel testo e nella rubrica “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”;
- è stato introdotto il nuovo art. 493-quater “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”;
- è stato modificato il testo dell’art. 640-ter “Frode informatica”, non solo se commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea, come già previsto dall'art. 24 D.Lgs. 231/2001, ma anche quando il fatto "produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale".
In caso di condanna dell’ente per uno di tali delitti, le sanzioni interdittive applicabili sono quelle indicate nell’art. 9, c. 2 D.Lgs. 231/2001, ossia:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.
La commissione di uno dei reati di cui sopra, più che nell’interesse o a vantaggio dell’ente, ne comprometterebbe la reputazione sul mercato, con esiti facilmente immaginabili. Diviene quindi necessario approntare o rafforzare ulteriormente il presidio di controllo per evitare simili eventi.
