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Diritto 15 Dicembre 2021

Responsabilità amministrativa, ampliato il catalogo dei reati

Pubblicato in G.U. il D.Lgs. 184/2021 di attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

I mezzi di pagamento diversi dal denaro contante sono un’indubbia comodità per gestire i propri acquisti, quando è necessario tenerne traccia, anche di fronte al Fisco, o acquistare beni attraverso le varie piattaforme online senza muoversi dall’abitazione. Tuttavia, non vanno sottovalutati i rischi di frodi verso cui ci si potrebbe trovare esposti usando carte di credito, di debito, bancomat, ecc., sebbene i sistemi di riconoscimento della loro titolarità siano stati rafforzati già da tempo.

Il D.Lgs. 184/2021 estende ulteriormente l’elenco delle fattispecie penali costituenti presupposto per la responsabilità amministrativa da illecito delle società e degli enti, con l’introduzione dell’art. 25-octies.1 nel D.Lgs. 231/2001 “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.
Al riguardo, il decreto ha apportato modifiche al Codice penale:
  • l’art. 493-ter è stato modificato nel testo e nella rubrica “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”;
  • è stato introdotto il nuovo art. 493-quaterDetenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”;
  • è stato modificato il testo dell’art. 640-terFrode informatica”, non solo se commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea, come già previsto dall'art. 24 D.Lgs. 231/2001, ma anche quando il fatto "produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale".
Le sanzioni previste per l’ente sono sia pecuniarie che interdittive: da 300 a 800 quote per il delitto di cui all’art. 493-ter e fino a 500 quote per i delitti di cui all’art. 493-quater e all’art. 640-ter, quest’ultimo nell’ipotesi aggravata come sopra descritta.
In caso di condanna dell’ente per uno di tali delitti, le sanzioni interdittive applicabili sono quelle indicate nell’art. 9, c. 2 D.Lgs. 231/2001, ossia:
  • interdizione dall’esercizio dell’attività;
  • sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
  • divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
  • divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Rammentando che per ascrivere all’ente la responsabilità amministrativa da illecito è necessario che il reato sia commesso nell’interesse o vantaggio dell'ente stesso, le fattispecie in argomento potrebbero riguardare tutte le situazioni nelle quali la riscossione delle vendite avviene mediante strumenti di pagamento diversi dai contanti: oltre alle vendite online, altro esempio sono i punti vendita che utilizzano dispositivi elettronici che consentono di effettuare pagamenti mediante moneta elettronica, carte di credito, di debito o prepagate, i c.d. POS (Point of sale).
La commissione di uno dei reati di cui sopra, più che nell’interesse o a vantaggio dell’ente, ne comprometterebbe la reputazione sul mercato, con esiti facilmente immaginabili. Diviene quindi necessario approntare o rafforzare ulteriormente il presidio di controllo per evitare simili eventi.