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Diritto 06 Novembre 2019

Responsabilità amministratori e criteri di valutazione del danno

La quantificazione può essere determinata, a seconda dei casi, nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato nel fallimento oppure tra patrimonio esistente al momento della causa di scioglimento e quello successivamente accertato, dedotti i costi di esercizio ordinari (Cass. 30.09.2019, n. 24431).

In tema di determinazione del pregiudizio economico da responsabilità amministrativa, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che, nel caso di mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili addebitabile all'amministratore, il danno risarcibile può essere determinato e liquidato secondo 2 criteri: in via equitativa nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, qualora il ricorso a tale parametro si palesi, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile, purché l'attore abbia allegato inadempimenti dell'amministratore astrattamente idonei a porsi quali cause del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo (Cass. 6.05.2015, n. 9100); ovvero secondo il criterio presuntivo della "differenza dei netti patrimoniali", in presenza degli stessi presupposti e nell'impossibilità di una ricostruzione analitica per l'incompletezza dei dati contabili o la notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento (Cass., sez. I, 20.04.2017, n. 9983). I due criteri sono stati da ultimo recepiti e anzi ampliati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui art. 378, c. 2 (in vigore dal 16.03.2019) ha aggiunto...

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