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Accertamento, riscossione e contenzioso 11 Aprile 2026

Responsabilità commercialista: fissati i confini dopo la Cassazione

L'ordinanza n. 5635/2026 agita la categoria, ma il direttore dell'Agenzia delle Entrate è chiaro: chi si limita a trasmettere la dichiarazione non risponde delle violazioni del cliente.

La pronuncia della Cassazione 12.03.2026, n. 5635 aveva acceso un allarme immediato negli studi professionali di tutta Italia: il concorso nelle violazioni tributarie, configurato dall'art. 9 D.Lgs. 472/1997, può essere contestato anche al professionista che si sia limitato a inviare telematicamente una dichiarazione dei redditi senza averla materialmente redatta. A placare gli animi è intervenuto a Napoli, in occasione del 63° Congresso dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, che ha tracciato i confini effettivi della responsabilità del commercialista nella trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.

Per comprendere la portata dell'ordinanza occorre conoscere il passaggio precedente. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria aveva inizialmente assolto il professionista, applicando il principio della Cassazione n. 23229/2024: secondo quell'orientamento, le sanzioni relative al rapporto tributario di società con personalità giuridica gravano esclusivamente sull'ente, ai sensi dell'art. 7 D.L. 269/2003 anche in presenza di un concorrente esterno. La Cassazione, con l'ordinanza n. 5635/2026, ha ribaltato quella lettura: la deroga di cui all'art. 7 D.L. 269/2003 opera esclusivamente per i soggetti inseriti nell'organismo societario, mentre il terzo esterno resta pienamente esposto alla disciplina concorsuale. Il caso al centro dell'ordinanza non riguardava però una situazione ordinaria. Il professionista coinvolto non era un semplice intermediario abilitato: svolgeva anche il ruolo di tenutario delle scritture contabili della società cliente, cumulando entrambi gli incarichi.
Aveva inviato la dichiarazione apponendo il codice 1 nel riquadro dell'impegno alla presentazione telematica che identifica la predisposizione del modello da parte del contribuente, non del professionista. L'uso di quel codice da parte di chi era anche contabile della società appare una scelta volta a spezzare artificialmente il nesso tra attività contabile e trasmissione dichiarativa. Il problema stava però anche nel contenuto: la dichiarazione recava costi per carburante dedotti integralmente, senza rispettare le percentuali di deducibilità imposte dalla legge, e costi per prestazioni occasionali privi di qualsiasi documentazione di supporto. Irregolarità palesi, reiterate nel tempo.

È su questo elemento (la reiterazione sistematica) che la Corte ha fondato il ragionamento. Chi gestisce la contabilità e vede, anno dopo anno, le stesse anomalie nei dati dichiarati ha un obbligo minimo di verifica della coerenza tra registrazioni contabili e valori esposti in dichiarazione. L'art. 5, c. 3 D.Lgs. 472/1997 individua la colpa grave là dove l'imperizia o la negligenza del comportamento siano indiscutibili e non sia possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata, risultando di conseguenza evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari: la deduzione integrale di costi soggetti a percentuali fisse, come quelle per il carburante ai sensi del Tuir, difficilmente sfugge a questa qualificazione. Il principio si colloca nel solco della Cass. n. 7948/2025, che aveva già affermato la configurabilità del concorso del terzo nelle violazioni tributarie di soggetti con personalità giuridica, in deroga all'art. 7 D.L. 269/2003.

È in questo contesto che va letto l'intervento del Direttore delle Entrate davanti alla platea napoletana, il quale ha poi svelato un dettaglio rimasto ai margini del dibattito delle settimane precedenti: il professionista al centro della vicenda aveva accumulato nel tempo 142 atti di recupero. Il principio che ne discende è chiaro: la responsabilità del commercialista che si limita a trasmettere la dichiarazione, senza tenere la contabilità, non può essere invocata. Gli uffici periferici hanno già ricevuto indicazioni in questo senso e, se necessario, l'Agenzia non esiterà a formalizzare la posizione con un atto d'indirizzo ufficiale. Non è una circolare, né una risoluzione. È però la posizione pubblica del vertice dell'Amministrazione Finanziaria, espressa in un contesto istituzionale: sul piano giuridico non vincola gli Uffici, ma sul piano operativo è un segnale che conta, e la categoria lo ha accolto con evidente sollievo.