Con la sentenza n. 1982/2018, il Tribunale di Bologna (sezione specializzata in materia di imprese), esaminando una complessa vicenda societaria, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità (alla legittimazione dei creditori sociali) di promuovere un'azione di responsabilità ex art. 2394 C.C., contro gli amministratori di una società ammessa alla procedura di concordato preventivo. In primo luogo, il Tribunale rileva che la disciplina fallimentare non accorda al commissario giudiziale alcuna legittimazione di promuovere le azioni di responsabilità nell'interesse dei creditori; si può ragionevolmente ritenere che il legislatore non abbia inteso trasferire al commissario la legittimazione a esperire azioni di responsabilità, in relazione alle quali, quindi, il creditore sociale mantiene la propria legittimazione attiva; nel fallimento, al contrario, la legittimazione del curatore si fonda sulle norme di cui agli artt. 2394-bis C.C. e 2394, c. 4 C.C., in combinato disposto con l'art. 146 L.F.
Ancora, prosegue il citato Tribunale, il legislatore ha disciplinato espressamente la legittimazione “specifica” del commissario nella sola ipotesi di cui all'art. 240 L.F., secondo cui quest'ultimo può costituirsi parte civile nel procedimento penale contro imputati di reati fallimentari. Al riguardo, precisano i giudici del capoluogo emiliano, è pacifico il principio giurisprudenziale secondo...