Prevale un orientamento più stringente rispetto a quello preteso per altri giudizi, richiedendo sia un inadempimento del manager o amministratore, sia il conseguente danno patito dai creditori della società.
L'azione di responsabilità ex art. 2476 C.C. nei confronti degli amministratori di una società di capitali, ha natura contrattuale. Sul punto, tra le altre, si rinviene la pronuncia della Corte di Cassazione che, con la sentenza 10.08.2016, n. 16592, riconosce, infatti, la natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore sociale, da cui la Suprema Corte deduce l'onere della società, che agisce per il risarcimento del danno, di allegare l'inadempimento dell'organo gestorio, restando a carico del convenuto l'onere di provare l'esatto adempimento. Non vi è più alcun residuo dubbio, pertanto, in merito al fatto che, come detto, sia onere di parte attrice allegare l'inadempimento dedotto, oltre che il danno asseritamente conseguente; al riguardo, la sentenza del Tribunale di Roma n. 23836/2016 ha affermato che, ai fini della risarcibilità del preteso danno, il soggetto agente, oltre ad allegare l'inadempimento dell'amministratore o degli amministratori, ha l'onere di allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui chiede il ristoro nell'interesse della società, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico.
In difetto di tale allegazione e prova, la domanda risarcitoria...