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Società e contratti 18 Febbraio 2026

Responsabilità degli amministratori: presupposti e relativa natura

L’art. 2476 c.c. configura una responsabilità contrattuale degli amministratori di S.r.l., fondata su violazione dei doveri, danno al patrimonio sociale e nesso causale. Centrale è il tema della diligenza: prevale l’orientamento che allinea gli standard di S.r.l. e S.p.A.

L’art. 2476, c. 1 c.c. disciplina i presupposti della responsabilità degli amministratori verso la società disponendo che sorge solo in presenza di 3 ben individuati presupposti: l’inosservanza dei doveri previsti dalla legge e dall’atto costitutivo; il pregiudizio del danno patito dal patrimonio sociale; il nesso causale tra la violazione dei doveri e il pregiudizio del danno. Trattasi di un paradigma di responsabilità da inadempimento contrattuale. Peraltro, si tratta di una responsabilità per fatto proprio connotata da colpa, in quanto viene espressamente previsto un meccanismo di esenzione di responsabilità a favore degli amministratori che “dimostrano di essere esenti da colpa, e che essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, hanno fatto constare il proprio dissenso”.A tal proposito va sottolineato come la dottrina sia compatta nell’evidenziare che il legislatore, nel suo tentativo di regolare in modo autonomo il regime della responsabilità degli amministratori di S.r.l., senza cioè avvalersi del richiamo al più analitico schema normativo della S.p.A., ometta di dettare una specifica disciplina in ordine a taluni aspetti fondamentali relativi alla responsabilità degli amministratori di S.r.l., quali il grado di diligenza richiesto e l’obbligo di agire in modo informato. Specificamente in ordine al grado di diligenza che gli amministratori devono usare nel compimento del loro mandato gestorio, il dato normativo omette ogni richiamo...

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