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Diritto privato, commerciale e amministrativo 22 Aprile 2026

Responsabilità del commercialista dopo l’interrogazione parlamentare

Le ordinanze della Cassazione di marzo 2026 e la risposta del MEF ridefiniscono il concorso del professionista nell’illecito tributario, escludendo automatismi e riportando al centro mandato, diligenza e prova causale.

Le ordinanze nn. 5638 e 5639 di marzo 2026 e il successivo intervento ministeriale in risposta all’interrogazione parlamentare del 15.04.2026 hanno riportato al centro del dibattito la responsabilità del commercialista per le violazioni tributarie riferibili alla società assistita. La questione non investe l’ipotesi di una responsabilità indiretta del professionista, estranea alla struttura personalistica dell’illecito amministrativo tributario, ma attiene alla più rigorosa individuazione dei presupposti in presenza dei quali possa ravvisarsi il concorso del terzo ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 472/1997. In questa prospettiva, ciò che rileva non è la mera contiguità del consulente all’adempimento dichiarativo, ma l’eventuale idoneità della sua condotta, valutata secondo il parametro della diligenza qualificata di cui all’art. 1176, c. 2 c.c., a rendere possibile o ad agevolare la consumazione dell’illecito.La Cassazione individua tale evenienza in termini particolarmente rigorosi quando il professionista, pur non essendo l’autore materiale della dichiarazione, curi la trasmissione telematica del modello e cumuli tale funzione con quella di consulente tributario e di soggetto tenutario o detentore delle scritture contabili della società-cliente. In questa convergenza di ruoli la Suprema Corte ravvisa, infatti, un obbligo di verifica del contenuto della dichiarazione rispetto alle risultanze contabili e alla loro conformità alla disciplina tributaria,...

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