La responsabilità del conducente in caso di investimento di un pedone è presunta al 100%. Il conducente deve dimostrare l'impossibilità di avvistare il pedone o di prevederne i movimenti e che la condotta del pedone non fosse prevedibile.
Nel caso in esame il pedone è rimasto vittima di un incidente, allorché, nel rincasare dopo aver parcheggiato l'automobile lungo il marciapiede frontistante la propria abitazione, mentre si accingeva ad attraversare la strada, in prossimità delle strisce pedonali, veniva travolto dall'auto di proprietà e condotta da Fe.Tr. assicurata per la "RCA".I Carabinieri intervenuti "in loco" accertavano che il conducente del veicolo investitore risultava positivo al c.d. "alcoltest", registrando la presenza di un tasso alcolemico triplo rispetto al consentito. Radicato, pertanto, il giudizio risarcitorio da Pa. nello stesso si costituivano Fe.Tr. e la sua compagnia assicuratrice, resistendo all'avversaria domanda, anche contestando la dinamica del sinistro. Entrambi, infatti, attribuivano la causa, per intero, alla condotta repentina e imprevedibile dello stesso investito, giacché il medesimo, diversamente da quanto sostenuto nel proprio atto di citazione, non sarebbe stato attinto dall'auto nell'accingersi all'attraversamento, ma solo dopo averlo completato (sotto il controllo di Fe.Tr. ), salvo improvvisamente tornare indietro, così finendo per essere investito. Su questo caso, si è espressa la Cassazione civile sez. III, con sentenza del 23.07.2025, n. 20792, secondo cui, ai sensi dell'art. 191 Codice della strada (norma in forza della quale "i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali...