Quando in uno stesso contesto lavorativo agiscono più lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi, ciascuno è tenuto a valutare con adeguatezza il rischio interferenziale, ossia il rischio di possibili infortuni dei propri dipendenti riconducibili all'altrui attività lavorativa, così come il rischio di possibili infortuni di terzi estranei derivante dalla propria attività.
Un lavoratore dipendente di una impresa esterna, incaricata solo del servizio di trasporto delle merci all'interno del perimetro aziendale e non della relativa movimentazione, eseguito il trasporto del materiale si poneva alla guida di un carrello elevatore per movimentarlo, azione non di sua competenza. A seguito di tale manovra incorreva in un grave infortunio che ne provocava il decesso.
Per la mancata adozione di misure atte a evitare l'utilizzo improprio dell'attrezzatura, specie da terzi o da chi non era idoneamente preparato, al titolare dell'impresa dove si verificava il fatto veniva contestato l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme poste a prevenzione degli infortuni. Per la circostanza che il lavoratore deceduto era estraneo all'organizzazione dell'imprenditore, nel giudizio di secondo grado il fatto veniva riqualificato come omicidio colposo semplice, e se ne dichiarava la prescrizione per decorrenza del termine.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 13583/2019) è stata di tutt'altro avviso,...