HomepageDirittoResponsabilità del professionista intellettuale
Diritto
25 Novembre 2022
Responsabilità del professionista intellettuale
Secondo l’art. 2236 c.c., per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, il professionista intellettuale risponderà esclusivamente in caso di dolo o colpa grave. Attenzione a una condotta omissiva nei confronti del cliente.
Come scriveva Jean- Paul Sartre, “Si è sempre responsabili di quello che non si è saputo evitare”. La sottoscrizione di un contratto con un cliente da parte di un professionista intellettuale determina sia una responsabilità contrattuale, sia una responsabilità extracontrattuale. Per la prima, la disciplina applicabile è quelle dettata dagli artt. 1176 c.c. e 2236 c.c., mentre alla responsabilità extracontrattuale si applica l’art. 2043 c.c.
La responsabilità contrattuale del prestatore d’opera intellettuale deriva dall’inadempimento, ossia in caso di inosservanza della diligenza media commisurata alla natura dell’incarico. Essendo le attività professionali obbligazioni di mezzi, il professionista non è responsabile se il risultato atteso dal cliente non viene raggiunto, oppure non avviene nelle forme stabilite. Il professionista è responsabile verso il cliente nei casi di incuria, di ignoranza di disposizioni normative e quando la negligenza e l’imperizia compromettono il buon esito della prestazione espletata.
La responsabilità extracontrattuale nei confronti del cliente si verifica quando l’inadempimento del professionista lede, allo stesso tempo, anche una situazione soggettiva giuridicamente rilevante in ambito extracontrattuale. Dunque, si avrà concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel caso in cui,...