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Società e contratti 10 Gennaio 2026

Responsabilità del socio di Srl per atti gestori

Il socio di Srl può rispondere dell’atto di gestione rivelatosi dannoso per la società, quando lo stesso è stato consapevolmente autorizzato o indotto, ma non quando è frutto di una mera condotta colposa, negligente o frutto della sua inerzia nel controllo.

La riforma delle società di capitali del 2003 ha arrecato una profonda trasformazione alla struttura della Srl, allontanando il modello da una “mini Spa”, per farne un tipo sociale del tutto autonomo, caratterizzato da un deciso avvicinamento al tipo di società di persone.Nella nuova disciplina normativa il socio della Srl può essere chiamato a rispondere in solido con gli amministratori anche per fatti di gestione, a differenza di quanto previsto in caso di Spa, ove persiste una rigida distinzione dei ruoli tra gli organi sociali e dove il socio è sostanzialmente un finanziatore della società.L’art. 2476, c. 8 c.c. estende la responsabilità in solido con gli amministratori ai soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci e i terzi. Il socio, pur non formalmente amministratore, diviene responsabile quando sia possibile ravvisare una consapevolezza e una cosciente volontà di ingerirsi nella gestione societaria, rimanendo esclusi da tale responsabilità solo gli atti colposi o dovuti a inerzia o noncuranza da parte del socio.Come chiarito dalla Suprema Corte con l’ordinanza 13.12.2025, n. 32545, la responsabilità del socio di Srl presuppone un’effettiva influenza da parte dello stesso sull’attività gestoria. Non risponde con l’amministrazione per mala gestio, in relazione a qualsivoglia condotta riferibile alla propria condizione di organo “proprietario” della società, ma risponde solo...

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