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Società e contratti 31 Marzo 2026

Responsabilità dell’accomandante per tributi della società estinta

Per la Cassazione (ord. 5.02.2026, n. 2470) il socio accomandate risponde dei debiti tributari della Sas estinta solo se l’Amministrazione Finanziaria prova il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione.

Un contribuente impugnava una cartella di pagamento rappresentando che inizialmente la cartella era stata notificata alla società in accomandita semplice di cui egli era stato socio accomandante; infatti, la società non aveva impugnato nei termini l'avviso di liquidazione (imposta di registro), ma aveva definito il debito con accertamento in adesione, con 8 rate, provvedendo a pagare solo la prima rata e non le altre 7. Tale cartella dopo l’estinzione della società era stata notificati ai suoi soci.Il giudizio giungeva davanti alla Corte di Cassazione (ord. 5.02.2026 n. 2470) che accoglieva le ragioni del contribuente, rilevando che il contribuente è socio accomandante, con responsabilità limitata al solo capitale attribuito nella società. La Cassazione ha ricordato che in un proprio precedente (Cass. n. 26264/2022) era stato precisato che, secondo l'orientamento della medesima Corte, nella società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione, sia attiva che passiva, rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., il quale, nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'Erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale (Cass. n. 13565/2021; conformi Cass. nn. 9429/2020 e 1671/2013, entrambe non...

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