Nell'ambito del giudizio introdotto da una procedura fallimentare nei confronti di un amministratore per asserita responsabilità di quest'ultimo nei confronti della massa dei creditori, il Tribunale di Milano, col decreto del 3.04.2019, ha affrontato il tema dei requisiti necessari per la concessione di un sequestro conservativo. La facoltà ad astringere con vincolo di indisponibilità i beni del proprio debitore è riconosciuta al creditore dall'art. 671 c.p.c., laddove dimostri la fondatezza del proprio timore di perdere la garanzia del credito ex art. 2740 C.C. Proprio il riferimento normativo al fondato timore di perdere la garanzia generale offerta alla pretesa dalle componenti attive del patrimonio del debitore, prosegue il giudice meneghino, impone di considerare quali condizioni cautelari del sequestro conservativo che:
- la garanzia, rispetto al momento in cui il credito è sorto, si sia assottigliata ovvero si stia o almeno rischi di assottigliarsi a causa di condotte dispositive del debitore o per l'aggressione che dei suoi beni abbiano fatto o stiano per fare altri creditori;
- il timore sia fondato, ovvero si basi su elementi oggettivamente attinenti alla sfera giuridica del debitore stesso o all'indole fraudolenta desumibile dalle sue condotte.
La giurisprudenza di legittimità, rileva il Tribunale di Milano, ha avuto modo di enucleare i principi sottesi alla concessione del provvedimento de quo,...