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Diritto
01 Giugno 2020
Responsabilità dell'avvocato: e la prova del danno?
Non è sufficiente il solo inadempimento e occorre provare che, con una condotta doverosa, l'assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
La Cassazione civile, sez. III, con la sentenza 6.05.2020, n. 8494, si è recentemente espressa sulla responsabilità dell'avvocato per non avere comunicato ai propri clienti l'interruzione del processo e, per l'effetto, non avere consentito la tempestiva riassunzione del giudizio. La Suprema Corte ha preliminarmente posto in rilievo che l'avvocato è professionista tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui al combinato disposto dagli agli artt. 1176, c. 2 e 2236 C.C., e dalla buona fede oggettiva o correttezza. L'impegno imposto dall'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza trova applicazione a prescindere dalla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, essendo tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità.
Il difensore è a tale stregua tenuto a fornire le necessarie informazioni al cliente, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale. L'omessa comunicazione al cliente in particolare dell'interruzione del processo e della possibilità di relativa riassunzione, fino a far decorrere il relativo termine massimo...