Con l'ordinanza n. 26691/2018 la Corte di Cassazione si esprime su un tema ricorrente e di particolare attualità, chiarendo che in caso di furti d'appartamento agevolati dalla presenza di ponteggi o impalcature installati per lavori di ristrutturazione, la responsabilità è condivisa tra condominio e impresa appaltatrice.
La pronuncia ribadisce la necessità di adottare misure in grado di impedire atti criminosi nell'edificio e garantire la sicurezza del cantiere, impedendo l'accesso di estranei agli spazi e alle strutture installate.
Il caso tratta della richiesta di risarcimento presentata da un condomino nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori e del condominio, dopo il furto di denaro e preziosi commesso da ignoti entrati nell'appartamento attraverso i ponteggi realizzati e lasciati incustoditi dalla ditta incaricata del restauro delle facciate.
L'istanza, accolta in primo grado con la conseguente condanna in solido di entrambi i convenuti, veniva respinta in appello dopo il ricorso formulato dal condominio che, ritenendosi completamente estraneo ai fatti, addossava tutta la responsabilità all'impresa selezionata. Quest'ultima, sollecitata più volte e in modo documentato a intervenire, aveva dimostrato una colpevole inerzia. Secondo il condominio non c'erano neppure i presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 C.C. per omessa sorveglianza, per cui ciascuno risponde del...