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Lavoro 20 Maggio 2020

Responsabilità penale del datore per contagio da Covid-19

Dopo i timori palesati dalle aziende, l'Inail interviene con una circolare che pare circoscrivere i rischi per l'impresa, ricordando che incombe sull'infortunato l'onere di provare il motivo di lavoro come causa del contagio.

Il riferimento normativo sulla sicurezza dei luoghi di lavoro è il TUS (Testo unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro) che detta, tra l'altro, le regole che il datore di lavoro e i dipendenti devono osservare per prevenire eventuali infortuni sul lavoro potenzialmente derivanti da Covid-19. Il Ministero della Salute, con la circolare 3.02.2020, n. 3190, ha impartito le prime indicazioni: “Con riguardo, specificatamente, agli operatori di cui all'oggetto (servizi/esercizi a contatto con il pubblico) si rappresenta preliminarmente che, ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente”. Il decreto “Cura Italia”, invece, ha statuito che il contagio da Covid-19 in ambito lavorativo vada trattato come un infortunio sul lavoro meritevole della copertura assicurativa, sempre che sia stato contratto in occasione di lavoro. Tale locuzione, di ampia portata, finisce per incidere sulla platea dei potenziali soggetti degni di tutela, creando ai datori non poche preoccupazioni. L'Inail, intervenendo sull'argomento (circ. 13/2020), ha chiarito che la tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, per i quali vige una presunzione semplice di origine professionale. Analoga tutela è prevista per quelle attività lavorative che vengono svolte...

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