RICERCA ARTICOLI
Diritto 18 Dicembre 2020

Responsabilità penale del rivenditore di una macchina non conforme

Il venditore deve verificare la conformità del prodotto fornito e dei suoi accessori alle norme di sicurezza e può rispondere dell'infortunio in presenza di lacune nel manuale d'uso.

Il D.Lgs. 81/2008 conferma in materia di attrezzature di lavoro quanto già disciplinato dal “vecchio” art. 6 D.Lgs. 626/1994 vigente all'epoca del fatto e che prendeva in carico il ruolo dei soggetti coinvolti a vario titolo nel ciclo di vita della macchina. Si conferma la responsabilità penale del fabbricante e del fornitore nelle fasi di costruzione, vendita, noleggio e concessione in uso di mezzi, che devono rispondere alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza. La sentenza della Cassazione Penale 12.10.2020, n. 28296 stabilisce che anche il venditore è responsabile dell'infortunio sul lavoro causato dal malfunzionamento di un macchinario, se ha omesso di verificare la rispondenza ai requisiti prescritti. Il caso riguarda la posa in opera di elementi strutturali da parte della vittima e di un collega in un cantiere dove erano in corso lavori di contenimento. Durante la movimentazione tramite vibroinfissore, un componente si è staccato dalla pinza precipitando sul lavoratore e provocandone il decesso. Ne è seguita la condanna del datore di lavoro dell'operaio e del legale rappresentante della ditta fornitrice dell'attrezzatura per il reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche. Il manuale d'uso a corredo del macchinario non menzionava l'obbligo, sancito da specifiche disposizioni tecniche, di utilizzare una catena di sicurezza...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.