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Diritto 07 Aprile 2021

Responsabilità penale e tributaria nelle frodi carosello

Sono diverse le basi giuridiche a fondamento delle due responsabilità: l'assenza del dolo non esonera dalla fattispecie fiscale, se sussistono validi indizi.

Con la locuzione “frodi carosello” si identificano i meccanismi in cui più soggetti si accordano tra loro per porre in essere operazioni fittizie, soggettivamente o oggettivamente, finalizzate a frodare il Fisco, in genere attraverso una sequenza di false fatturazioni per abbattere l'importo Iva da versare. L'Agenzia delle Entrate contestava a una società di vendita auto usate di importazione l'utilizzo di fatture emesse da soggetti ritenuti “soggettivamente” inesistenti. La società proponeva ricorso, sostenendo che le operazioni commerciali relative alle fatture contestate erano realmente avvenute e l'Iva era stata regolarmente versata, sia al momento dell'acquisto che all'atto della rivendita delle autovetture. La CTP accoglieva il ricorso relativamente alle operazioni ritenute inesistenti dall'Agenzia delle Entrate, che a sua volta proponeva appello deducendo che in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti la detrazione dell'Iva non è legittima nel caso in cui l'operatore commerciale non adotti le misure che ragionevolmente si possono chiedere a un imprenditore del settore per assicurarsi di non partecipare a un disegno criminoso volto a eludere la normativa Iva. La CTR confermava la decisione di primo grado perché “non vi erano prove circa la consapevolezza della società di partecipare al meccanismo truffaldino posto in essere dai soggetti emittenti le...

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