RICERCA ARTICOLI
Diritto privato, commerciale e amministrativo 16 Febbraio 2026

Responsabilità per danni di proprietario e affidatario dell’animale

La responsabilità per danni del proprietario dell'animale può concorrere con la responsabilità dell'affidatario del medesimo animale, qualora la condotta dell'affidatario abbia avuto incidenza causale nella produzione del danno.

I proprietari degli animali devono stare attenti nella gestione, in quanto sono responsabili oggettivamente dei danni da esso cagionato, potendosi liberare dalla responsabilità soltanto dimostrando il caso fortuito. Invece, a nulla vale la prova che l’animale sia stato, al momento dell’evento, affidato a un terzo.Nel caso che si esamina, un soggetto, mentre percorreva una strada alla guida del proprio motociclo, impattava con un cane di razza pastore tedesco. In seguito all'incidente, decedeva 2 giorni dopo. Decedeva, altresì, lo stesso animale coinvolto. Sul caso si è espressa la Cassazione civile sez. III, con sentenza del 5.02.2026, n. 2528, che ribadisce il carattere oggettivo della responsabilità che l'art. 2052 c.c. pone a carico del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale (e, quindi, della Pubblica Amministrazione in caso di animali selvatici). Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'art. 2052 c.c., non rileva la condotta colposa del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale, bensì rileva il mero fatto oggettivo di esserne proprietario o di servirsi dell'animale. In altri termini colui che ha la proprietà o l'uso dell'animale risponde del danno cagionato dallo stesso a terzi per il solo nesso di causalità fra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso, indipendentemente da qualsiasi forma di negligenza, imprudenza o imperizia.Pertanto, l'art. 2052 c.c. non prevede alcuna presunzione di colpa del proprietario o dell'animale, ma prevede...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.