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Lavoro 10 Marzo 2021

Responsabilità per luoghi non conformi nell'affitto d'azienda

Chi subentra nella gestione dei locali in cui si svolge un'attività disciplinata dal contratto, assume la posizione di garanzia del datore di lavoro a prescindere dalle indicazioni contenute.

Nell'attività d'impresa è frequente il ricorso al contratto d'affitto d'azienda, utilizzato in presenza di particolari esigenze e che prevede la cessione e l'utilizzo di un complesso aziendale altrui a fronte del pagamento di un canone. Un errore in cui l'affittuario incorre di frequente è prendere per buono quanto dichiarato dal proprietario in merito alla conformità dei luoghi o presumerne la regolarità perché opera in continuità con l'attività preesistente, senza valutare appieno il rischio e gli obblighi di prevenzione che ricadono sul conduttore. Chi subentra grazie a questo modello contrattuale nella gestione di locali sede di una prestazione lavorativa, assume la posizione di garanzia del datore di lavoro: risultano quindi irrilevanti le indicazioni stabilite nel documento. È la ratio che emerge dalla sentenza di Cassazione penale 10.02.2021, n. 5200, che si è espressa sul ricorso presentato dal gestore di un albergo, sanzionato per avere utilizzato luoghi di lavoro non conformi alle disposizioni di sicurezza. L'accertamento effettuato dall'organo ispettivo ha messo in luce irregolarità nell'edificio non di proprietà nel quale era esercitata l'attività imprenditoriale, in particolare presenza di parapetti di scale e parti prospicienti il vuoto d'altezza inferiore a 1 metro e mancanza di vetri antisfondamento in porte e finestre in...

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