Appare degna di pregio l’ordinanza 6.05.2022, n. 14361, con la quale la Corte di Cassazione ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi “in via pregiudiziale, sulla questione di interpretazione del diritto dell’Unione Europea” riguardo al seguente quesito: “Se l'art. 14, primo periodo, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25.02.1992 debba essere interpretato nel senso che, in caso di svincolo irregolare del prodotto soggetto ad accisa, la responsabilità del depositarlo garante del pagamento dell'imposta sia di tipo oggettivo, senza alcuna possibilità di discarico dall'obbligazione e dalle somme corrispondenti alle correlative sanzioni, anche qualora detto svincolo dipenda da un fatto illecito, esclusivamente, imputabile a un soggetto terzo, ovvero possa essere interpretato nel senso che l'abbuono dell'imposta e delle sanzioni correlative vada riconosciuto, quale caso fortuito ovvero forza maggiore, al depositario garante che risulti non solo del tutto estraneo al fatto illecito del terzo, ma anche legittimamente e incolpevolmente affidato in ordine alla regolarità della circolazione del prodotto in regime di sospensione di imposta”.
Il citato quesito nasce dall’interpretazione normativa degli artt. 2, 4 e 7 del TUA, nella parte in cui consentono l’abbuono dell’imposta solo nel caso della distruzione incolpevole del prodotto sottoposto e...