Responsabilità solidale esclusa nei trasferimenti di imprese in crisi
Il decreto di revisione del sistema sanzionatorio tributario ha previsto l’estromissione della responsabilità solidale del cessionario di azienda o di ramo di azienda, qualora la cessione sia avvenuta nell’ambito delle procedure regolate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Il decreto di revisione del sistema sanzionatorio tributario (D.Lgs. 87/2024) ha modificato il comma 5-bis dell’art. 14 D.Lgs. 472/1997, prevedendo l’esclusione della responsabilità solidale del cessionario di azienda o di ramo di azienda, qualora la cessione sia avvenuta nell’ambito delle procedure già previste dalla legge fallimentare e ora regolate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019).Disciplina - L’art. 14 D.Lgs. 472/1997 prevede che colui che acquista l’azienda è responsabile, in solido con il cedente, per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei 2 precedenti, anche se non contestate o irrogate alla data della cessione e alle violazioni già contestate e alle sanzioni già irrogate, nello stesso periodo, anche se commesse in epoca anteriore.La norma, comunque, introduce 2 importanti limitazioni: la prima riguardante la circostanza che si riconosce al cessionario il beneficio della previa escussione del cedente; la seconda relativa alla limitazione della responsabilità solidale del cessionario al valore dell’azienda o del ramo di essa acquisito.Stante quanto sopra, l’Ufficio è tenuto prima a procedere nei confronti del cedente e, esaurita questa fase, a rivalersi sul cessionario nei limiti del credito residuo (sul punto si veda C.M. 10.07.1998, n. 180; Ag. Entrate, interpello 19.07.2019, n. 277).L’obbligazione del...