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Lavoro 28 Novembre 2019

Responsabilità solidale negli appalti vista dall'Ispettorato Nazionale

In allineamento con il nuovo indirizzo giurisprudenziale, sono stati forniti chiarimenti in merito al termine entro cui è possibile rivalersi sul committente per debiti contributivi.

Con nota 19.11.2019, n. 9943 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha commentato i termini indicati nell'art. 29, c. 2 D.Lgs. 276/2003 alla luce del nuovo orientamento della Corte di Cassazione. Come noto, tale disposizione prevede il principio della responsabilità solidale del committente di un appalto di opere o servizi per i crediti retributivi e contributivi vantati dal lavoratore dipendente verso il proprio datore di lavoro/appaltatore, stabilendo che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”. Il fine della norma è quello di garantire il pagamento del corrispettivo e degli oneri previdenziali dovuti, consentendo al lavoratore e agli Istituti previdenziali di esperire azione diretta nei confronti di un soggetto terzo, il committente, che di fatto ha beneficiato della prestazione lavorativa nell'ambito della quale tali crediti sono maturati. L'oggetto dell'interpretazione è il termine di decadenza dii 2 anni sopra indicato: infatti, la Corte di Cassazione (si vedano le...

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