Accertamento, riscossione e contenzioso 24 Gennaio 2026

Responsabilità solidale sostituto-sostituito: la via della Cassazione

La Cassazione ribadisce che la solidarietà ex art. 35 D.P.R. 602/1973 sussiste solo se le ritenute non sono state effettuate; se operate ma non versate, il sostituito non risponde in solido, in coerenza con l’art. 22 del Tuir.

Con l’ordinanza 1.01.2026, n. 23 la Suprema Corte di Cassazione, sezione tributaria, ribadisce un principio di diritto già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10378/2019: “nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali però ha operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 D.P.R. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute”.Questo principio assume particolare rilievo nella disciplina del rapporto tra sostituto e sostituito d’imposta. L’art. 35 D.P.R. 602/1973 prevede infatti che, in caso di omesso versamento delle ritenute, il sostituito possa essere chiamato a rispondere in solido con il sostituto. Tuttavia, la Corte chiarisce che tale responsabilità solidale non opera in modo indiscriminato: essa si applica esclusivamente quando il sostituto non abbia effettuato le ritenute alla fonte, ossia quando il contribuente abbia percepito l’intero importo senza alcuna trattenuta. Diversamente, se la ritenuta è stata regolarmente operata, ma non versata all’Erario, l’obbligazione di pagamento grava unicamente sul sostituto.La ratio di questa interpretazione è duplice. Da un lato, si tutela il principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 Cost., evitando che il contribuente subisca un doppio pregiudizio: prima la trattenuta, poi la richiesta di...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.