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Diritto 13 Giugno 2019

Responsabilità solidale tra sostituto e sostituito d'imposta


Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono recentemente pronunciate riguardo alla solidarietà a subire gli effetti della riscossione ex art. 35 D.P.R. 602/1973, tra sostituto e sostituito d'imposta, nel caso in cui il sostituto non abbia versato l'acconto, ma abbia però operato le ritenute sul corrispettivo. Al riguardo, rileva la Corte, che la concreta fattispecie, come appena identificata, è sempre stata risolta riconoscendo l'esistenza della solidarietà tra sostituto e sostituito, sul presupposto che l'obbligazione del versamento dell'acconto fosse unica, sia per il sostituto, sia per il sostituito e che, alla stessa, fosse perciò “in origine” tenuto in via solidale anche il sostituito, in applicazione dell'art. 1294 C.C.; tuttavia, con la sentenza 12.04.2019, n. 10378, la Suprema Corte ha evidenziato che tale orientamento non possa essere condiviso. In primo luogo, la Corte rileva che l'art. 64, c. 2, D.P.R. 600/1973 stabilisce che il soggetto passivo cui la stessa norma è rivolta rimane il sostituito, atteso che al sostituto è soltanto riconosciuta un'eccezionale facoltà di intervenire nel processo; di qui la fondamentale illazione per cui il dovere di versamento della ritenuta d'acconto costituisce un'obbligazione autonoma, rispetto all'imposta. La lettura, prosegue la Corte, appare coerente con l'art. 35 D.P.R. 602/1973, che prevede la...

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