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Diritto 05 Settembre 2022

Restyling per il processo tributario

Nell’ambito del PNRR ha trovato posto anche la revisione del contenzioso tributario con l’intento di sfoltire la mole di ricorsi attualmente pendenti, apportando nel contempo una serie di modifiche all’impianto normativo vigente.

Con il comunicato 9.08.2022, n. 147, il MEF ha dato notizia della definitiva approvazione della riforma della giustizia tributaria e delle modifiche introdotte al relativo processo. Intervento di riforma richiesto, come detto, dagli impegni presi in sede europea, che va nella giusta direzione sia per lo sfoltimento dei processi in corso che per quelli futuri.
Tra le modifiche introdotte, ricordiamo:
  • il cambio di denominazione delle attuali Commissioni tributarie provinciali e regionali in Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado;
  • l’istituzione del giudice monocratico di primo grado per le controversie di valore uguale o inferiore ad euro 3.000; il valore della lite è determinato con le stesse modalità attualmente in vigore, rimanendo fuori la lite con valore non determinabile;
  • attribuzione agli ISA di una specifica valenza nel processo tributario considerato che per i soggetti virtuosi, ossia quelli che hanno raggiunto un determinato punteggio, non viene richiesta alcuna garanzia in occasione della presentazione della eventuale istanza di sospensione della riscossione dell’atto impugnato;
  • riduzione dell’attuale termine per la trattazione dell’istanza di sospensione in quello più breve fissato in 30 giorni. Difatti, la nuova norma prevede che il presidente della Corte di giustizia tributaria adita, è onerato di fissare la trattazione dell’istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, comunque, nel termine massimo di 30 giorni;
  • viene introdotto il principio di addebito delle spese processuali, maggiorate del 50%, alla parte che avendo rifiutato una proposta di conciliazione si veda riconosciuta nel merito una riduzione inferiore a quella proposta;
  • condanna al pagamento delle spese di giudizio per la parte che in sede di reclamo o mediazione non ha aderito o accettato quanto accolto in sede di merito e già oggetto di proposta;
  • possibilità di accedere all’istituto della conciliazione giudiziale, su proposta avanzata dal giudice tributario, per le liti di importo pari o inferiori ad euro 50.000,00.
Celebrazione del rito online - Le modifiche introdotte prevedono che il rito possa svolgersi in remoto qualora la richiesta venga avanzata da tutte le parti del processo.
Analoga forma di celebrazione viene applicata alle udienze pubbliche celebrate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica ed alle udienze pubbliche di sospensione dell’esecutività dell’atto in caso di appello dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Accanto agli interventi dianzi evidenziati, sicuramente quelli che destano maggiore interesse sono l’introduzione della prova testimoniale e il rafforzamento della prova utilizzata dall’ufficio fiscale e posta a base dell’accertamento.

Per quanto attiene alla prova testimoniale, da esercitarsi in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 257-bis c.p.c., va evidenziato che quest’ultima subisce una forte limitazione nell’ipotesi in cui la pretesa si fondi su verbali o atti facenti fede fino a querela di falso. Difatti, in quest’ultimo caso, la prova è ammissibile solo se riferita a circostanze diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.
In merito al rafforzamento dell’onere della prova, si assiste all’introduzione di uno strumento che assurge ad atto di maggiore tutela per i contribuenti anche se, in prima lettura, pare che il suo utilizzo sia fortemente limitato sulla base delle considerazioni dianzi svolte sulla prova testimoniale. Si segnala, da ultimo, la possibilità di definizione agevolata delle controversie pendenti presso la Corte di Cassazione.