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Diritto 16 Gennaio 2023

Restituzione del tributo non dovuto e risarcimento del danno

La controversia relativa alla domanda di maggior danno avanzata in via autonoma dal contribuente, in caso di ritardato adempimento spontaneo, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario.

L’art. 2 D.Lgs. 546/1992 stabilisce che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovraimposte e addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio”. Sulla scorta di questo articolo, la giurisprudenza ha da sempre riconosciuto la giurisdizione tributaria, non soltanto sulle questioni attinenti all’esistenza e all’entità dell’obbligazione tributaria o dell’obbligazione da rimborso di tributi indebitamente pagati, ma anche su tutte le pretese risarcitorie correlate alla violazione di obblighi inerenti al rapporto di imposta, ivi comprese quelle di risarcimento del danno da svalutazione monetaria verificatesi nelle more dell’adempimento. Tale orientamento fonda le proprie radici sul fatto che il tema del risarcimento del danno è complementare rispetto alle controversie relative alla verifica degli obblighi nascenti dalla legge a carico dell’Amministrazione Finanziaria, ritenendo illogico e sistematicamente incoerente attribuire a questo giudice la cognizione di domande di adempimento a carico della P.A. e sottrargli quelle di risarcimento, quando sia le une che le altre comportano la cognizione del medesimo rapporto. Si...

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