Il conduttore, se non è stabilito diversamente in contratto, quando restituisce la cosa locata, è esonerato delle conseguenze derivanti dal deterioramento o consumo della cosa, qualora siano riconducibili all’uso conforme al contratto.
Una società, quale locatrice, e una seconda società, quale conduttrice, stipulavano un contratto di locazione di un capannone di proprietà della locatrice. Con raccomandata la conduttrice esercitava il suo diritto di recesso, ma la locatrice, adducendo la sussistenza di danni cagionati dalla conduttrice al capannone, rifiutava la riconsegna e continuava a fatturare di mese in mese i canoni; non venendo questi pagati, otteneva per ciascuno un decreto ingiuntivo nei confronti di controparte.
Il Tribunale dichiarava risolto il contratto per l'esercizio del diritto di recesso della conduttrice, dichiarava illegittimo il rifiuto della locatrice in ordine alla riconsegna dell'immobile, dichiarava che la conduttrice aveva causato a quest'ultimo danni per 46.000 euro, effettuava la compensazione parziale con il deposito cauzionale e condannava infine la locatrice a restituirne il residuo, cioè 35.771,90 euro, oltre interessi. La Corte d'appello confermava la sentenza. La controversia è stata, infine, decisa dalla Cassazione civile, sez. III, con sentenza 17.05.2022, n. 15839, con la quale è stata confermata la sentenza impugnata.
Se è vero, infatti, che l’art. 1590, c. 1 c.c. esonera il conduttore, quando restituisce la cosa locata, delle conseguenze derivanti dal deterioramento o dal consumo della cosa stessa qualora siano riconducibili al suo uso conforme al contratto, è tuttavia parimenti vero che,...